Nomina di un difensore

Cos’è

La nomina è l’atto mediante il quale un soggetto  investe un difensore del mandato di rappresentarlo ed assisterlo nella tutela dei propri interessi, oggetto delle indagini e del processo.

Il difensore può essere: di fiducia (se nominato dall’imputato, il quale non può avere più di 2 difensori di fiducia.

La nomina può essere fatta verbalmente, con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero per iscritto; in tal caso dovrà essere consegnata al P.M. dal difensore o inviata alla Procura procedente con raccomandata. Nel caso in cui una persona sia stata fermata, arrestata o si trovi in custodia cautelare, la nomina può essere anche fatta da un prossimo congiunto.

Qualora non vi provveda l’imputato, o per qualsiasi ragione lo stesso ne resti privo, alla nomina  del difensore di ufficio provvede il P.M. o il Giudice procedente, individuandolo, automaticamente, nell’elenco dei difensori di ufficio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia.

Il difensore d’ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

Cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

Il difensore d’ufficio deve essere retribuito dall’assistito, salvo che non ricorrano i presupposti del gratuito patrocinio.