In caso decesso di una persona e intervento dell’autorità giudiziaria

Quando la morte di una persona è dovuta a reato o si tratta di una morte per causa violenta, o comunque non naturale e vi sia sospetto di reato, le forze dell’ordine o le strutture sanitarie ove è avvenuto il decesso pongono la salma ‘a disposizione’ dell’Autorità Giudiziaria.  In questi casi, per procedere al seppellimento occorre  l’autorizzazione del Pubblico Ministero.

Se la Procura non ravvisa la necessità di procedere ad ulteriori indagini per accertare la causa della morte, rilascia il nulla osta anche senza una specifica richiesta e lo trasmette all’Ufficiale di Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso.

Nel caso di cremazione è necessario un nulla osta specifico. La cremazione può essere autorizzata  in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • la richiesta di cremazione presentata dal parente più prossimo (il coniuge, in mancanza i figli tutti e all’unanimità, in mancanza  i parenti più prossimi di pari grado e all’unanimità) sottoscrivendo un documento in presenza dell’Ufficiale di Stato Civile

  • l’iscrizione del defunto ad una società di cremazione nazionale

  • una disposizione in tal senso del defunto contenuta in un atto depositato presso un notaio con firma autenticata

  • l’esistenza di un testamento olografo del defunto che esprime la volontà di essere cremato