Gratuito patrocinio

Cos’è

Il Patrocinio a spese dello Stato è un beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.).

Consiste nell’assistenza legale gratuita a chi non è in grado di sostenere le spese legali.

Chi può richiederlo

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, nel processo penale, è necessario che il richiedente (indagato, imputato o condannato, persona offesa dal reato, persona danneggiata che intenda costituirsi parte civile) sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16.  Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia. In tal caso il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

La persona offesa dai reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo può essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti previsti di reddito annuo imponibile.

Il beneficio non è ammesso:

  • nei procedimenti penali per evasione di imposte

se il richiedente è assistito da più di un difensore

Come richiederlo

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata al Giudice davanti al quale pende il processo e quindi depositata:

  • nella cancelleria del G.I.P. se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari

nella cancelleria del Giudice che procede se il procedimento è nella fase del giudizio

 

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore, che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può anche essere presentata dal difensore direttamente in udienza o essere inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario.  Se  è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, deve essere  presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Le falsità o le omissioni nella dichiarazione di attestazione delle condizioni di reddito in vista dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono punite con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. Pena aumentata se il beneficio è stato ottenuto.

Tempi

Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda (o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza) il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:

  • può dichiarare l'istanza inammissibile
  • può accogliere l'istanza
  • può respingere l'istanza.

In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati

Effetti dell’accoglimento

L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell' Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato

In caso di rigetto

Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza