Cos’è |
La denuncia (art. 333 c.p.p.) è l’ atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato, perseguibile d’ufficio, ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. Il cittadino non ha l’obbligo giuridico di sporgere denuncia. Tuttavia, la denuncia è obbligatoria in alcuni casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio se si viene a conoscenza di reati contro lo Stato, come attentati, stragi, terrorismo, o di un sequestro di persona a scopo di estorsione o della detenzione di esplosivi, o quando si riceve in buona fede denaro falso o si acquistano oggetti di dubbia origine o in caso di furto o smarrimento di un’arma). L’esposto è una denuncia-segnalazione che qualsiasi cittadino può compiere per rappresentare al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria una situazione che, a suo avviso, potrebbe assumere rilievo penale. La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino, che consente di perseguire gli autori dei reati. La denuncia deve sempre indicare elementi di fatto concreti o supposizioni e sospetti ragionevoli, ossia fondati su elementi tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza, non deve trattarsi di vere proprie illazioni o congetture. Se ragionevolmente si sospetta che un reato sia stato commesso, è civicamente apprezzabile che un cittadino ne informi l’Autorità competente. Ma, nell’interesse anzitutto della giustizia, è necessario che si tratti di fatti concreti e di sospetti ragionevoli; anche perché la prospettazione consapevole di reati inesistenti, o di circostanze non veritiere a carico di persone determinate, può determinare una responsabilità, anche penale, dell’autore. |
---|---|
Come si presenta e cosa occorre |
La denuncia può essere presentata alla polizia giudiziaria:
Può essere presentata personalmente o tramite un avvocato, sia in forma orale sia in forma scritta. Se presentata in forma orale, dovrà essere documentata in un processo verbale dall’ufficiale di polizia giudiziaria ricevente. Se presentata in forma scritta, dovrà essere sottoscritta. Delle denunce e degli esposti anonimi non può essere fatto alcun uso. Si rammenta che, allo stato attuale della legislazione, le denunce, le istanze, gli esposti e le comunicazioni in genere dirette alla Procura della Repubblica non possono essere ritenute ricevibili se trasmesse via e-mail, non garantendo tale strumento di comunicazione la piena, immediata e certa identificazione della fonte di provenienza |