Compiti

Gli Uffici di Procura sono costituiti presso ciascun Tribunale, cioè presso il giudice di primo grado competente a giudicare sulla maggior parte delle questioni di carattere civile o penale (per quelle di minor rilievo vi sono i giudici di pace, e per i reati più gravi v’è la corte di assise, ma per i relativi uffici non è istituita un’autonoma Procura).

Ogni Procura è diretta da un Procuratore (spesso definito “Procuratore capo”), coadiuvato da eventuali Procuratori aggiunti e dai sostituti Procuratori. Tutti assieme, questi magistrati esercitano le funzioni di pubblico ministero nei processi penali e, quando richiesto dalla legge, nei giudizi civili. Il pubblico ministero è chiamato ad operare a tutela dei diritti della collettività e dei singoli, agendo in maniera imparziale ed indipendente, nel rispetto della Costituzione, delle norme internazionali applicabili nel nostro Stato e delle leggi statali e locali.

In particolare, i principali compiti della Procura della Repubblica (art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario) sono i seguenti:

La partecipazione al processo penale

Gli accadimenti che potenzialmente possono costituire un reato sono segnalati alla Procura della Repubblica da un qualunque cittadino (con una querela, un  esposto o una denuncia) o da una delle forze di polizia. Per accertare se in effetti vi sia stata la violazione di una norma penale, e per identificarne il responsabile, la Procura effettua delle «indagini preliminari» (direttamente o per mezzo della polizia giudiziaria), coordinate e dirette da uno o più magistrati della Procura medesima.

Se il magistrato del Pubblico Ministero, a conclusione delle indagini, ritiene che vi siano prove della commissione del reato da parte di uno o più soggetti specifici provvede ad esercitare l’azione penale, con la quale il Pubblico Ministero chiede ad un giudice, indipendente ed imparziale, di accertare se le prove raccolte siano tali da giungere ad una condanna o ad un’assoluzione dell’imputato.

 

L’esecuzione delle sentenze

Quando il processo è finito, con la formazione di una sentenza irrevocabile (o, come si dice, «passata in giudicato»), è necessario dare esecuzione alla sentenza medesima (cioè attuarne le statuizioni). L’esecuzione è in particolare un procedimento, regolato con norme proprie e con rispetto delle garanzie dell’interessato,  che porta all’applicazione effettiva delle sanzioni penali stabilite in sentenza, nei modi e tempi previsti dalla legge. È proprio Il Pubblico Ministero, una volta divenuta definitiva la sentenza di condanna, a curarne l’esecuzione, calcolando il periodo di pena da scontare in carcere o nelle forme alternative previste dalla legge ed emettendo il relativo provvedimento coercitivo.

 

Il rilascio di certificazioni

La Procura della Repubblica svolge anche compiti di natura amministrativa, il principale dei quali, nei rapporti con il grande pubblico, è rappresentato dal servizio di certificazione.

Si tratta del rilascio di certificati che in diverse situazioni della vita quotidiana sono richiesti ai cittadini, tra l’altro per ottenere un lavoro, l’iscrizione a un albo professionale o per partecipare a concorsi, appalti e così via. Tra questi, i più richiesti sono i certificati che attestano la sussistenza o meno di condanne penali per i soggetti interessati (certificati penali) e i certificati che riguardano la pendenza di procedimenti penali per i quali non è intervenuta sentenza definitiva (certificati dei carichi pendenti).